Il bonus per le assunzioni di donne disoccupate
Nel 2026, i datori di lavoro possono richiedere un bonus per l’assunzione di donne disoccupate, che prevede uno sgravio contributivo. Questa misura è destinata a chi assume lavoratrici disoccupate da almeno 6 o 24 mesi, con un fondo di 154 milioni di euro per l’anno corrente, 400 milioni per il 2027 e 271 milioni per il 2028.
Il bonus consiste in uno sgravio del 50% sui contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro, valido per contratti sia a tempo indeterminato che determinato. Per i contratti part-time, l’importo è proporzionale alle ore lavorate. Ad esempio, per un contratto part-time di 20 ore, il limite dell’agevolazione si riduce a 1.500 euro annui.
Requisiti e modalità di richiesta
Lo sgravio è applicabile anche per le assunzioni in cooperativa e con contratti di somministrazione, ma non per apprendistato, lavoro occasionale, domestico o intermittente. Hanno diritto al bonus tutti i datori di lavoro italiani che assumono donne disoccupate di qualsiasi età, a patto che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, confrontando il numero di dipendenti nei mesi successivi all’assunzione con la media del periodo precedente.
Per richiedere il bonus, i datori di lavoro devono inviare una domanda online all’INPS tramite il modulo “92-2012”, disponibile nel Cassetto previdenziale, accessibile con autenticazione. Una volta approvata la richiesta, l’INPS confermerà i requisiti, permettendo l’applicazione dello sgravio tramite flusso Uniemens.