Chiarimenti del Ministero sull’impiego di supplenti brevi nella scuola secondaria

Novità sulla copertura delle supplenze

Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente fornito chiarimenti riguardo alla gestione delle supplenze brevi, fino a dieci giorni, nelle scuole secondarie. In particolare, la Nota n. 2129 del 27 febbraio 2026 offre indicazioni operative, in linea con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026.

Obblighi per i dirigenti scolastici

Secondo il nuovo quadro normativo, i dirigenti scolastici sono obbligati a coprire le assenze dei docenti su posto comune utilizzando il personale dell’organico dell’autonomia per le supplenze temporanee. Questo obbligo si applica solo per assenze non superiori a dieci giorni e solo per i posti comuni, salvo motivate esigenze didattiche. La modifica all’articolo 1, comma 85 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilisce che la sostituzione interna deve avvenire prima di ricorrere a supplenze esterne.

Per quanto riguarda la scuola primaria e i posti di sostegno, i dirigenti possono utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia per coprire supplenze brevi, ma non hanno l’obbligo di farlo, conferendo maggiore flessibilità alle istituzioni scolastiche.