Indennità di disoccupazione agricola per emergenze climatiche

Diritti degli Operai Agricoli

L’indennità di disoccupazione agricola è ora riconosciuta anche per le giornate di lavoro perse a causa di emergenze climatiche. Questa novità è stata sancita dalla legge che estende la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) a tali eventi, equiparando i periodi di inattività al lavoro per il calcolo dell’indennità.

Secondo la circolare n. 149 dell’INPS, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, i periodi di CISOA per intemperie stagionali saranno considerati come giorni lavorativi, utili sia per il calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola sia per il soddisfacimento del requisito contributivo di 102 giornate lavorative nel biennio.

Condizioni per la Richiesta

È importante notare che la CISOA può essere richiesta sia per intere giornate di lavoro che per riduzioni orarie. Tuttavia, solo i periodi di sospensione totale dell’attività a causa di emergenze climatiche verranno conteggiati per l’indennità di disoccupazione. Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) devono avere almeno 102 giornate lavorative nei due anni precedenti e un contributo figurativo o una giornata lavorata nell’anno della domanda. Gli operai a tempo indeterminato (OTI) possono richiederla in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

La CISOA si attiva quando eventi atmosferici impediscono lo svolgimento delle attività agricole, e il datore di lavoro deve presentare domanda all’INPS, che verifica le condizioni meteo. Se confermato, l’indennità viene concessa e pagata direttamente dall’INPS.