Stop al bonus prima casa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24477 del 3 settembre 2025, ha stabilito che chi possiede già un immobile in comunione dei beni con il coniuge non ha diritto al bonus prima casa. Questo provvedimento chiarisce che il beneficio fiscale non è accessibile se l’acquirente è comproprietario di un altro immobile nello stesso Comune, anche in caso di comunione ordinaria.
Interpretazione rigorosa delle norme
La decisione della Corte si basa su un principio di diritto fiscale: le agevolazioni come il bonus prima casa sono considerate eccezionali e devono essere interpretate in modo restrittivo. Pertanto, non è possibile estendere l’applicazione delle norme a casi non previsti dalla legge. L’articolo 1, nota II-bis, lettera b), del DPR 131/1986 menziona genericamente la “comunione con il coniuge”, senza specificare il tipo di comunione, il che implica che ogni forma di comproprietà esclude l’accesso al bonus. La Corte ha chiarito che la disponibilità di un’abitazione da parte della coppia è ciò che conta, non la natura della comunione.